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Sez. L, Sentenza n. 19549 del 30/09/2016 (Rv. 641400 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Dipendenti delle Ferrovie dello Stato - Art. 65 del c.c.n.l. del 16 aprile 2003 - Computabilità del cd. elemento distinto della retribuzione ai fini della determinazione dell'assegno personale pensionabile - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641400-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

In tema di computo dell'assegno personale pensionabile (quattordicesima mensilità), spettante ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato ai sensi del c.c.n.l. del 16 aprile 2003, l'elemento distinto della retribuzione (E.D.R.), previsto dall'accordo nazionale dell'8 novembre 1995, non va incluso nella relativa base di calcolo poiché gli artt. 65 e 63 del richiamato contratto nazionale ne rimandano la disciplina alla contrattazione aziendale che, all'art. 30, ne prevede il riassorbimento, salvo che in occasione della corresponsione della 13° mensilità, escludendo che di tale voce vi possa essere il pagamento effettivo.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/04/2003

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)