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Sez. 2, Sentenza n. 679 del 10/03/1972 (Rv. 356774 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - AGGRAVAMENTO PER EVOLUZIONE NATURALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356774-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - AGGRAVAMENTO - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO - AGGRAVAMENTO PER EVOLUZIONE NATURALE - RILEVANZA.*

Ferma restando la necessita che la Determinazione del complesso invalidante pensionabile venga effettuata con riferimento alle infermita esistenti al momento del procedimento amministrativo ed in quella Sede accertate od accertabili, il giudice, ove si verifichi nel corso del giudizio un aggravamento dell'invalidita per effetto di evoluzione di quelle medesime infermita, la quale costituisca un naturale, anche se non necessario, sviluppo dell'originario processo patologico, deve tenerne conto, in ossequio al principio secondo cui e sufficiente che le condizioni dell'Azione sussistano al momento della decisione. (Conf 1372'70, mass n 347117; 12'70, mass n 344611).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)