Sez. 2, Sentenza n. 1029 del 02/02/1994 (Rv. 485178 - 01)
Divisione - Divisione ereditaria - Impugnazione - Rescissione per lesione - In genere | Contratto divisorio - Transazione - Nozione - Differenze - Accordo dei condividenti sulla attribuzione delle porzioni - Omesso calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote - Transazione - Configurabilità.
Divisione - Divisione ereditaria - Impugnazione - Rescissione per lesione - In genere
Sussiste un contratto divisorio soggetto alla rescissione laddove si riscontra la contemporanea esistenza degli elementi dell'attribuzione di valori proporzionali alle quote e dello scioglimento della comunione. Per contro, si è in presenza di una transazione, che si sottrae alla rescissione, quando con l'atto, che pone fine alla comunione, i condividenti - allo scopo di evitare le liti, che potrebbero insorgere, o di porre termine alle liti già sorte - si accordano sulla attribuzione delle porzioni, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 763, Cod. Civ. art. 764
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)