Sez. 2, Sentenza n. 7219 del 06/08/1997 (Rv. 506446 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE | Divisione transattiva e transazione divisoria - Differenza - Proporzione o meno tra le attribuzioni dei beni comuni e le quote spettanti - Rilevanza.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - IN GENERE
Il "discrimen" tra divisione transattiva, rescindibile (art. 764, primo comma, cod. civ.) e transazione divisoria, non rescindibile (art. 764, secondo comma, cod. civ.), né annullabile per errore (art. 1969 cod. civ.), è costituito non dalla natura transattiva di una controversia divisionale, ricorrente in entrambi i negozi, bensì dall'esistenza (nella prima) o meno (nella seconda) di proporzionalità tra le attribuzioni patrimoniali e le quote di ciascuno dei partecipanti alla comunione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 713, Cod. Civ. art. 1429, Cod. Civ. art. 764, Cod. Civ. art. 1965, Cod. Civ. art. 1969, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)