Sez. 1, Sentenza n. 5067 del 08/10/1996 Cc. (dep. 04/11/1996) Rv. 205944 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI | Decreto di archiviazione che non decide sulla fondatezza della "notitia criminis", ma sulla qualificazione giuridica del reato e restituisce gli atti al PM per la trasmissione al PM competente - Natura di decreto di archiviazione - Esclusione - Rimedio esperibile da parte del PM che riceve gli atti e si ritiene incompetenza - Intervento del PG ex art. 54 cod. proc. pen. - Necessità - Conflitto di competenza sollevato dal Gip su sollecitazione del PM - Esclusione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONFLITTI - CASI
Il provvedimento di archiviazione deve pronunciarsi sulla fondatezza della notizia di reato e non sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla conseguente competenza per materia: non ha perciò tale valore sostanziale il provvedimento emesso dal Gip, sotto forma di decreto di archiviazione, con il quale gli atti vengono restituiti al PM perché a sua volta li trasmetta al PM competente. A sua volta il PM che riceve gli atti non può, ove non concordi sulla propria competenza, chiedere al proprio Gip di sollevare conflitto avanzando una richiesta che solo formalmente riveste la forma della richiesta di archiviazione. L'unica possibilità che l'ordinamento gli riconosce per far valere la competenza dell'altro ufficio è quella di sollecitare l'intervento del Procuratore generale per risolvere il contrasto negativo tra pubblici ministeri ai sensi dell'art. 54 cod. proc. pen.. Il conflitto così sollevato deve ritenersi inesistente e gli atti devono essere restituiti al Gip che l'ha sollevato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 54 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)