Sez. 6, Sentenza n. 35224 del 21/05/2013 Ud. (dep. 21/08/2013) Rv. 256092 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Sostituzione di una pena detentiva con pena pecuniaria - Effettuata oltre i limiti previsti dalla legge - Ricorso per cassazione del condannato - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
Va dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso per cassazione attraverso il quale il condannato lamenta che, in accoglimento di una sua istanza, la Corte di Appello ha sostituito con pena pecuniaria una pena detentiva oltre i limiti previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)