Sez. 6, Sentenza n. 24637 del 21/04/2006 Cc. (dep. 17/07/2006) Rv. 234734 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE | Sopravvenuta perdita di efficacia di una misura interdittiva - Carenza di interesse all'impugnazione - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - IN GENERE
La sopravvenuta estinzione di una misura interdittiva o la sua perdita di efficacia, nel corso del procedimento di gravame, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione e la conseguente inammissibilità della stessa, considerato che l'interesse di cui all'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., deve essere concreto e cioè preordinato a rimuovere un effettivo pregiudizio subito dalla parte con il provvedimento oggetto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 289 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)