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Sez. L, Sentenza n. 1835 del 30/03/1981 (Rv. 412528 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA SVALUTAZIONE DI DETERMINATI ELEMENTI DI PROVA - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412528-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA SVALUTAZIONE DI DETERMINATI ELEMENTI DI PROVA - OBBLIGATORIETA - LIMITI.*

L'art 116 cod proc civ, nell'affidare al giudice il potere discrezionale di valutare le prove secondo il suo precedente apprezzamento, non lo esime dall'esporre la ragione che lo abbia indotto a svalutare determinati elementi di prova in confronto di altri, tranne che tale ragione possa desumersi con certezza, pur se per implicito, dall'intero contesto della sentenza. (V 262/77, mass n 383790).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)