Sez. 3, Sentenza n. 262 del 19/01/1977 (Rv. 383790 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
A norma dell'art 116 cod proc civ, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilita e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti: ne il giudice incorre nel vizio di motivazione se non motiva dettagliatamente sul contenuto dei documenti e di alcune deposizioni testimoniali, quando l'irrilevanza di tali risultanze si desume, per implicito, dagli argomenti addotti a sostegno della decisione. (V 2869/76, mass n 381616; (V 1565/76, mass n 380317; (V 3822/75, mass n 378041; (V 1641/75, mass n 375246).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)