Sez. 3, Sentenza n. 29641 del 14/03/2018 Ud. (dep. 02/07/2018) Rv. 273209 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE | Rese da persona sottoposta ad indagini - Disposizioni ex artt. 63 e 64 cod. proc. pen. - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE
Alle dichiarazioni spontanee rese ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen. dal soggetto indagato non si applicano le disposizioni dell'art. 63, comma 1, cod. proc. pen. e dell'art. 64, stesso codice, giacché la prima concerne l'esame di persona non imputata o non sottoposta ad indagini, mentre la seconda attiene all'interrogatorio, atto diverso dalle spontanee dichiarazioni.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 63 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)