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Sez. 3, Sentenza n. 4544 del 26/08/1985 (Rv. 442003 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442003-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE (MODI DI) - NOVAZIONE - IN GENERE - ANIMUS NOVANDI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN SEDE DI GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ.*

L'accertamento dell'animus novandi, risolvendosi nella ricerca e nell'interpretazione della volontà negoziale, è riservato al giudice del merito ed è sottratto al Sindacato di legittimità, ove il convincimento cui ha dato luogo sia sorretto da motivazione adeguata e giuridicamente corretta. (nella specie, la S.C. ha reputato esatta la statuizione del giudice del merito il quale aveva ravvisato un nuovo rapporto d'affitto nella convenzione con la quale le parti avevano limitato ad una sola porzione del fondo inizialmente concesso il rapporto d'affitto, con restituzione al concedente della restante parte). (V 2686/80, mass n 406465; (V 3047/71, mass n 354355).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)