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Sez. 3, Sentenza n. 2283 del 29/03/1983 (Rv. 427125 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INAPPLICABILITÀ - TERMINI PER PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427125-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE DI COMPETENZA DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE - INAPPLICABILITÀ - TERMINI PER PROPORRE RICORSO PER CASSAZIONE - INCLUSIONE.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale disposta dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 non si applica, in virtù del richiamo del successivo art. 3 all'art. 429 cod. proc. civ., sostituito dall'art. 409 (nel testo modificato dall'art. 1 della legge 11 agosto 1973 n. 533), alle controversie di Competenza della Sezione specializzata agraria. Tale esclusione concerne l'intero procedimento e, quindi, anche i termini per proporre ricorso per Cassazione. (V 6747/81, mass n 417628; (V 5107/80, mass n 408969; (Conf 4160/82, mass n 422132).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)