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Sez. L, Sentenza n. 5107 del 04/09/1980 (Rv. 408969 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA AGRARIA - ESCLUSIONE - AMBITO DI OPERATIVITA.*
Stato
decisa il 1980-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408969-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - CONTROVERSIE IN MATERIA AGRARIA - ESCLUSIONE - AMBITO DI OPERATIVITA.*

La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale disposta dall'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742, non si applica, ai sensi dell'art 3 della legge medesima, alle controversie in materia agraria devolute alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie e quindi, neppure alle controversie che, per ragione di connessione, siano attratte nella Competenza di quelle Sezioni per essere trattate in un unico giudizio. (Conf 3673/78, mass n 393186, sulla prima parte; (Conf 1406/78, mass n 390777).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 31 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 2, Legge 02/03/1963 num. 320 art. 5, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)