diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2832 del 09/05/1995 Cc. (dep. 05/06/1995) Rv. 201473 - 01

Giudizio - Dibattimento - In genere | Rinvio ad altra udienza e sospensione dei termini di custodia per impossibilità di celebrazione del processo simultaneo e di garantire la difesa tecnica a tutti gli imputati - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201473-01

Giudizio - Dibattimento - In genere

È legittimo il rinvio del dibattimento ad altra udienza, con la conseguente applicazione della sospensione dei termini custodiali, ricorrendo la fattispecie di cui all'art. 304 cod. proc. pen., allorché siano indicate, dal giudice di merito, con argomentazioni esenti da vizi logici o errori di diritto, le ragioni di fatto per le quali non sia possibile né separare la posizione processuale dell'imputato non scarcerato, né assicurare una valida difesa d'ufficio a tutti i coimputati del processo simultaneo a mezzo dell'unico avvocato presente in udienza, in periodo di astensione degli avvocati dalle udienze.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)