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Sez. 6, Sentenza n. 1489 del 04/04/1997 Cc. (dep. 14/05/1997) Rv. 208915 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Presupposti - Sono quelli previsti dall'art. 304, comma secondo, cod. proc. pen., collegati alla particolare complessità del dibattimento - Effetto della particolare complessità del dibattimento sul superamento dei termini di sospensione del dibattimento previsti dall'art. 477 cod. proc. pen. - Possibilità.
Stato
decisa il 1997-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208915-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

In tema di sospensione dei termini di durata massima della custodia cautelare, l'ordinanza prevista dall'art, 304, comma secondo, cod. proc. pen., riguardante il caso di dibattimenti particolarmente complessi, si fonda sui presupposti precisati dalla predetta norma, su cui non interferiscono aspetti relativi alla concreta gestione del processo, quali le sospensioni del dibattimento ex art. 477 cod. proc. pen., come si ricava indirettamente dal fatto che la sospensione dei termini può essere disposta in qualsiasi momento emerga la relativa necessità, purché prima del decorso del termine. Peraltro, la particolare complessità del dibattimento implica di per sè la pratica impossibilità di rispettare i termini ordinatori di cui all'art. 477 cod. proc. pen., e ciò non tanto per esigenze estranee al processo, come ad esempio la indisponibilità di aule, quanto per esigenze ad esso proprie, come quella di assicurare la difesa degli imputati, tenendo conto degli impegni dei loro difensori, o quella di ottenere la presenza di collaboratori di giustizia impegnati anche in altri procedimenti, o quella di garantire la incolumità di testi e degli stessi collaboratori di giustizia, o quella di rendere possibile la traduzione di detenuti da luoghi lontani dalla sede dell'ufficio giudiziario.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 477 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 477 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)