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Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 15/11/1974 (Rv. 372168 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - NOTIFICA - RELAZIONE - DISCORDANZA TRA ORIGINALE E COPIA - NULLITA DEL PIGNORAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1974-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372168-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - NOTIFICA - RELAZIONE - DISCORDANZA TRA ORIGINALE E COPIA - NULLITA DEL PIGNORAMENTO - ESCLUSIONE.*

La mancata corrispondenza, tra la relazione di notifica di cui all'atto originale e quella che figura nella copia consegnata al destinatario, non determina la nullita dell'atto di pignoramento. (nella specie nella copia era stata omessa la indicazione della data della eseguita notificazione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)