Sez. 3, Sentenza n. 3652 del 15/11/1974 (Rv. 372168 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - NOTIFICA - RELAZIONE - DISCORDANZA TRA ORIGINALE E COPIA - NULLITA DEL PIGNORAMENTO - ESCLUSIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - FORME: NOTIFICA, TRASCRIZIONE, DEPOSITO - NOTIFICA - RELAZIONE - DISCORDANZA TRA ORIGINALE E COPIA - NULLITA DEL PIGNORAMENTO - ESCLUSIONE.*
La mancata corrispondenza, tra la relazione di notifica di cui all'atto originale e quella che figura nella copia consegnata al destinatario, non determina la nullita dell'atto di pignoramento. (nella specie nella copia era stata omessa la indicazione della data della eseguita notificazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 555
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)