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Sez. L, Sentenza n. 1344 del 03/03/1979 (Rv. 397613 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI CORRISPONDENZA TRA L'ORIGINALE E LA COPIA NOTIFICATA, ED OMESSA INDICAZIONE IN QUEST'ULTIMA DELLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL NOTIFICANTE.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397613-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE - DIFETTO DI CORRISPONDENZA TRA L'ORIGINALE E LA COPIA NOTIFICATA, ED OMESSA INDICAZIONE IN QUEST'ULTIMA DELLA DATA DELLA NOTIFICAZIONE - NULLITA - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO A CARICO DEL NOTIFICANTE.*

Il difetto di corrispondenza fra l'originale di un atto e la copia notificata, nella quale sia stata omessa l'indicazione della data della eseguita notificazione, non determina la nullita della notificazione, ma al ricorrente incombe l'Onere di fornire la prova del compimento e della tempestiva notificazione dell'atto di impugnazione ed a tale Onere egli adempie adeguatamente esibendo l'originale corredato delle attestazioni di notificazione redatte dall'ufficiale giudiziario. (Conf 3652/74, mass n 372168, sulla prima parte; (Conf 1327/74, mass n 363950, sulla seconda parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)