Sez. L, Sentenza n. 12487 del 23/11/1992 (Rv. 479651 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni | Integrazione salariale e remunerazione di altra attività lavorativa - Incompatibilità ex art. 3 D.Lgs. n. 788 del 1945 - Limiti - Equivalenza o no tra integrazione e remunerazione - Presunzione a seconda del carattere subordinato o no del lavoro - Conseguenze.
Lavoro - Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni
Il disposto dell'art. 3, secondo comma, del D.Lgs. 9 novembre 1945 n. 788 (il quale prevede che l'integrazione salariale non sia corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate) va interpretato - in conformità ai principi dettati dagli artt. 36 e 38 cost. - nel senso che lo svolgimento di attività lavorativa remunerata, sia essa subordinata od autonoma, durante il periodo di sospensione del lavoro con diritto all'integrazione salariale comporta non la perdita del diritto all'integrazione per l'intero periodo predetto ma solo una riduzione dell'integrazione medesima in proporzione ai proventi di quell'altra attività lavorativa. Ai fini dell'applicazione di tale principio - mentre in caso di attività lavorativa subordinata può presumersi l'equivalenza della retribuzione alla corrispondente quota d'integrazione salariale - in ipotesi, invece, di attività lavorativa autonoma grava sul lavoratore (al fine del riconoscimento del suo diritto a mantenere l'integrazione salariale per la differenza) l'onere di dimostrare che il compenso percepito per la detta attività è inferiore all'integrazione salariale stessa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)