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Sez. L, Sentenza n. 6712 del 14/06/1995 (Rv. 492853 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Cumulo, fino alla relativa concorrenza, fra somme integrabili corrisposte dall'I.N.P.S. e proventi di altre attività subordinate od autonome - Divieto ex art. 3, comma secondo, D.L. Lt. n. 788 del 1945 - Disciplina ex art. 8, comma quarto, legge n. 160 del 1988 - Carattere confermativo del predetto divieto - Attività remunerate iniziate prima del collocamento in cassa integrazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1995-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492853-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In relazione alla "ratio" dell'art. 3, comma secondo, del D.L.L.t. 9 novembre 1945, n. 788, il quale, prevedendo che l'integrazione salariale non venga corrisposta a quei lavoratori che durante le giornate di riduzione del lavoro si dedichino ad altre attività remunerate, tende ad evitare il cumulo fino alla concorrenza fra le somme integrabili corrisposte dall'I.N.P.S. ed i proventi di altre attività in concreto espletate, sia subordinate che autonome, deve ritenersi che il divieto di svolgimento di attività di lavoro subordinato od autonomo durante il periodo di integrazione, esplicitamente stabilito, sotto pena della perdita del diritto all'integrazione per le giornate di lavoro effettuate, dall'art. 8, comma quarto, della legge 20 maggio 1988, n. 160 (che non è norma di interpretazione autentica) senza introdurre alcuna novità nel dettato normativo, ribadisca l'antecedente omnicomprensivo divieto di cumulo, il quale si riferisce anche alle attività iniziate prima del collocamento del lavoratore in cassa integrazione.

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 09/11/1945 num. 788 art. 3, Legge 20/05/1988 num. 160 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)