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Sez. 3, Sentenza n. 2115 del 23/10/1970 (Rv. 348238 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AFFITTO - CAPACITA LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA COLONICA DEL COLTIVATORE DIRETTO - IMPIEGO MINORE DEL SUO TERZO NELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE- AVVENIMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1970-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348238-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - AFFITTO - CAPACITA LAVORATIVA DELLA FAMIGLIA COLONICA DEL COLTIVATORE DIRETTO - IMPIEGO MINORE DEL SUO TERZO NELLA COLTIVAZIONE DEL FONDO - DECADENZA DALLA PROROGA LEGALE- AVVENIMENTO NEL CORSO DEL GIUDIZIO - SUFFICIENZA.*

La decadenza dal diritto alla proroga legale, nel caso in cui siano venuti meno i requisiti Atti a qualificare il contratto quale affitto a coltivatore diretto, si verifica al momento stesso in cui per un fatto, non meramente occasionale e momentaneo, ma avente un certo carattere di stabilita, si determini una modificazione del rapporto fra le forze lavorative necessarie per la coltivazione del fondo e quelle impiegate dalla famiglia colonica, tale da ridurre queste ultime al disotto della proporzione di un terzo, come richiesto dalla legislazione vincolistica. Pertanto la decadenza opera sia che tale situazione si sia gia verificata al momento della proposizione della domanda diretta a sentir dichiarare decaduto l'affittuario dal diritto alla proroga legale, sia che, in applicazione del principio della sopravvivenza, si sia verificata nell'ulteriore corso del giudizio di merito e fino al momento della relativa pronunzia. (V 2985'68, mass n 335810 1434'60).*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 755 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)