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Sez. L, Sentenza n. 523 del 22/01/1980 (Rv. 403911 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DIRITTO ALLA PROROGA - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1980-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403911-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - AFFITTO - DIRITTO ALLA PROROGA - CONDIZIONI - RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA DECISIONE - NECESSITA.*

Proposta domanda di rilascio di un fondo rustico dal concedente contro l'affittuario per scadenza del contratto, ove sorga questione sull'assoggettamento del contratto stesso alla proroga legale, le condizioni relative alla sussistenza o meno del diritto a detta proroga, sotto il profilo della qualifica di coltivatore diretto spettante all'affittuario debbono essere valutate con riferimento al momento della decisione del giudice di merito, sia per quanto riguarda l'aspetto soggettivo (forza lavorativa) sia quello oggettivo (normali necessita di coltivazione del fondo). (V 2785/79, mass n 399095; (V 4691/77, mass n 388289; (V 3907/75, mass n 378167; (V 3527/72, mass n 361470; (V 2115/70, mass n 348238).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1949 num. 353 art. 1, Legge 15/09/1964 num. 756 art. 14 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 606 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)