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Sez. 3, Sentenza n. 1565 del 18/05/1968 (Rv. 333285 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO E NELLA RESIDENZA DICHIARATA - NECESSITA - NOTIFICAZIONI IN ALTRI LUOGHI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333285-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO E NELLA RESIDENZA DICHIARATA - NECESSITA - NOTIFICAZIONI IN ALTRI LUOGHI - IRRILEVANZA.*

L'art. 330 cod.proc.civ., disponendo che l'impugnazione debba essere notificata nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto nell'atto di notificazione della sentenza che si impugna, e, in Mancanza, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, deve essere interpretato nel senso che alla notificazione nei luoghi indicati nella seconda ipotesi del primo comma possa procedersi qualora nell'atto di notificazione della sentenza non vi sia stata dichiarazione di residenza o elezione di domicilio. Con la dichiarazione della residenza o l'elezione del domicilio nell'atto di notificazione della sentenza, intendendo la parte indicare i luoghi per essa piu idonei ai fini della conoscenza della eventuale impugnazione, resta superata ogni altra precedente e diversa indicazione fatta per il giudizio. Consegue che, in tal caso, la notificazione dell'atto di impugnazione deve essere eseguita presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto ed e del tutto irrilevante che siano state effettuate altre notifiche presso il domiciliatario o presso il procuratore rappresentante la parte nel giudizio. (V. 178-67, massima n. 325896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)