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Sez. 2, Sentenza n. 178 del 20/01/1967 (Rv. 325896 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO O NELLA RESIDENZA DICHIARATA - NELL'ATTO DI NOTIFICA DELLA SENTENZA - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA IRRETROATTIVA - CONDIZIONI*
Stato
decisa il 1967-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/325896-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO D'IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO O NELLA RESIDENZA DICHIARATA - NELL'ATTO DI NOTIFICA DELLA SENTENZA - INOSSERVANZA - NULLITA - SANATORIA IRRETROATTIVA - CONDIZIONI*

A norma dell'art 330, primo comma, cod proc civ, se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo indicato e solo in Mancanza di tale dichiarazione o di elezione di domicilio, la sentenza va notificata presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. L'inosservanza di tale disposizione importa la nullita della notifica, la quale peraltro puo venire sanata, con efficacia ex tunc, o per effetto della Costituzione dell'appellato o, se questi sia rimasto contumace, a seguito della rinnovazione della notificazione nel termine perentorio che l'istruttore abbia assegnato all'appellante a norma dell'art 291 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)