Sez. 1, Sentenza n. 9617 del 23/07/1984 Ud. (dep. 06/11/1984) Rv. 166522 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ENTITÀ DEL DANNO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITÀ - REATO CONTINUATO - CIRCOSTANZE - ENTITÀ DEL DANNO - CRITERIO DI VALUTAZIONE.*
Nel caso di illecito continuato, la valutazione del danno, ai fini dell'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 61 n. 7 cod. pen., va effettuata in relazione ai singoli episodi ritenuti nel vincolo e non al complesso delle infrazioni, in quanto l'istituto della continuazione opera una fittizia unificazione solo relativamente alla pena ed ai tassativi effetti indicati dalla legge. (V mass n 164960; (Conf mass n 160587).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 4, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)