Sez. 4, Sentenza n. 22993 del 24/05/2001 Cc. (dep. 07/06/2001) Rv. 219112 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Provvedimento coercitivo contestuale a convalida del fermo di polizia giudiziaria adottato dal giudice competente in relazione al luogo del commesso reato e non a quello del fermo - Legittimità - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
Qualora la persona sottoposta a indagini sia presentata per la convalida non davanti al giudice del luogo in cui il fermo è stata eseguito, bensì davanti al diverso giudice competente in ordine al commesso reato, quest'ultimo ben può emanare, in esito all'udienza di convalida, la misura coercitiva della custodia in carcere. (Nell'affermare tale principio la Corte ha precisato che la convalida del fermo e la misura cautelare sono provvedimenti distinti e autonomi, fondati su presupposti diversi, così che l'eventuale difetto di competenza del giudice in ordine alla convalida non comporta l'esistenza di vizi della misura cautelare disposta in esito all'udienza camerale).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 8 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)