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Sez. 2, Sentenza n. 3056 del 26/05/1998 Cc. (dep. 04/05/1999) Rv. 213313 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Ordinanza cautelare emessa contestualmente a quella di convalida dell'arresto - Motivazione unica contenente valutazioni rilevanti ad entrambi i fini - Legittimità.
Stato
decisa il 1998-05-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/213313-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE

Pur essendo l'ordinanza di convalida dell'arresto e quella impositiva di misura coercitiva provvedimenti distinti, ciascuno soggetto a diverso mezzo di impugnazione ed aventi presupposti e finalità diverse, nulla osta a che, in concreto, vengano inseriti in un unico atto nel quale, senza sostanziale soluzione di continuità, siano esaminati contestualmente i presupposti della loro emissione con possibilità di sovrapposizione di dati ed apprezzamento degli stessi, ove di fatto coincidenti, ad entrambi i fini. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la motivazione del provvedimento coercitivo emesso all'esito dell'udienza di convalida nel quale il giudice per le indagini preliminari non aveva espressamente argomentato in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, e ciò in quanto questi erano desumibili dagli stessi dati apprezzati ai fini della valutazione della sussistenza della flagranza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 391 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 391 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)