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Sez. 3 - , Sentenza n. 24637 del 02/12/2016 (Rv. 642328 - 02)

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE | Possesso – Trasmissione – Modalità – Contratto ad effetti obbligatori – Idoneità – Condizioni e limiti – “Interversio possessionis” – Necessità – Ragioni – Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642328-02

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - IN GENERE

In un contratto ad effetti obbligatori, la “traditio” del bene non configura la trasmissione del suo possesso ma l’insorgenza di una mera detenzione, sebbene qualificata, salvo che intervenga una “interversio possessionis”, mediante la manifestazione esterna, diretta contro il proprietario/possessore, della volontà di esercizio del possesso “uti dominus”, atteso che il possesso costituisce una situazione di fatto, non trasmissibile, di per sé, con atto negoziale separatamente dal trasferimento del diritto corrispondente al suo esercizio, sicchè non opera la presunzione del possesso utile “ad usucapionem”, previsto dall’art. 1141 c.c., quando la relazione con il bene derivi da un atto o da un fatto del proprietario non corrispondente al trasferimento del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1141, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1376

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)