Sez. L, Ordinanza n. 29740 del 11/11/2025 (Rv. 677004-01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE | Diritto di sciopero - Potere del datore di lavoro di adottare misure idonee a limitare i danni economici derivanti dall'astensione - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - IN GENERE
La garanzia costituzionale del diritto di sciopero non priva il datore di lavoro del potere organizzativo né della possibilità di individuare soluzioni per limitare il danno materiale derivante dall'astensione dal lavoro degli scioperanti e minimizzare le perdite economiche conseguenti, a condizione che i mezzi adottati non incidano sull'esercizio del diritto stesso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto carattere antisindacale alle disposizioni organizzative con le quali il datore di lavoro aveva imposto, da un lato, adempimenti anteriori all'inizio dello sciopero, da osservarsi a pena di sanzione disciplinare, che comprimevano la facoltà del lavoratore di scegliere se aderire all'astensione sino all'inizio della medesima, e dall'altro, ulteriori incombenti, successivi all'inizio dello sciopero, che finivano per imporre agli aderenti lo svolgimento di un'attività lavorativa senza retribuzione).
Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Cod. Civ. art. 2104 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)