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Sez. L, Sentenza n. 14444 del 10/07/2015 (Rv. 636061 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE | Sciopero - Assegnazione del personale in servizio di qualifica superiore alle mansioni inferiori del personale in sciopero - Condizioni - Limiti - Condotta antisindacale - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636061-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE

Nel caso di proclamazione di uno sciopero da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, il datore di lavoro, nell'intento di limitarne le conseguenze dannose, può disporre l'utilizzazione del personale rimasto in servizio, con l'assegnazione a mansioni inferiori, solo ove tali mansioni siano marginali e funzionalmente accessorie e complementari rispetto a quelle proprie dei lavoratori assegnati, sicché ove tale limite venga disatteso in violazione dell'art. 2103 c.c., la condotta è antisindacale anche se sussiste compatibilità tra le mansioni inferiori e la pregressa professionalità dei sostituti, assicurando detta norma il mantenimento del livello di professionalità acquisito. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto antisindacale l'impiego in un ipermercato di lavoratori con la qualifica di caporeparto e caposettore nelle normali operazioni di vendita e cassa, dovendosi escludere la marginalità di tali funzioni, nonché la loro eccezionalità per il semplice fatto dello sciopero).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)