Sez. U, Sentenza n. 11563 del 03/12/1990 (Rv. 469998 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN FAVORE DELL'INPS - DOMANDA PROPOSTA DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - INAPPLICABILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - PAGAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI IN FAVORE DELL'INPS - DOMANDA PROPOSTA DAL LAVORATORE NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO STRANIERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - INAPPLICABILITÀ.*
Con riguardo alla domanda di condanna al pagamento di contributi assicurativi in favore dell'INPS, che venga proposta dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro straniero, la giurisdizione del giudice italiano deve essere affermata, ai sensi dell'art. 4 n. 2 cod. proc. civ. (applicabile ad ogni rapporto obbligatorio, ancorché non contrattuale), per il fatto che detto pagamento va eseguito in Italia (mentre non è invocabile la disciplina della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, alla stregua del disposto dell'art. 1 n. 3 della convenzione medesima).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 4 n. 2, Legge Straniera min. CEE 27/09/1968, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)