Sez. 5, Sentenza n. 416 del 28/11/1984 Ud. (dep. 14/01/1985) Rv. 167413 - 01
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO: CONSEGNA AL PRENDITORE.*
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO: CONSEGNA AL PRENDITORE.*
Il reato di emissione di assegni a vuoto ha carattere istantaneo e si perfeziona con la semplice consegna del titolo al prenditore, perché in tal momento si verifica già quel pericolo per l'affidamento dei terzi e per la sicurezza del credito che costituisce il motivo della incriminazione. Il fatto è penalmente irrilevante solo se l'assegno rimane in possesso dell'emittente, senza che ne sia fatto uso. (V mass n 165588; (V mass n 164474; (V mass n 163214; (Conf mass n 154837 con contrasto ivi segnalato).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)