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Sez. 5, Sentenza n. 7271 del 05/04/1984 Ud. (dep. 10/09/1984) Rv. 165588 - 01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE DEL TITOLO.*
Stato
decisa il 1984-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165588-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - EMISSIONE A VUOTO - MOMENTO CONSUMATIVO - RIFERIMENTO ALLA DATA DI NEGOZIAZIONE DEL TITOLO.*

Il reato di emissione di assegno a vuoto è istantaneo e si consuma nel momento della messa in circolazione del titolo che avviene con la sua consegna al prenditore. A tal fine deve farsi riferimento alla data reale di negoziazione e non a quella che figura apposta sul titolo stesso. Tuttavia, se la diversità delle due date non risulti attraverso una prova rigorosa, l'uso dell'assegno deve considerarsi effettuato come avvenuto alla data risultante dal titolo (applicazione in tema di amnistia). (V mass n 162856 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)