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Sez. 2, Sentenza n. 7162 del 30/05/2000 (Rv. 537036 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Ausiliari non compresi tra quelli "ex lege" 319/90 - Procedimento di liquidazione - Natura monitoria - Conseguenze - Opposizione ex art. 645 cod.proc.civ. - Applicabilità - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537036-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

Il provvedimento di liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice non inclusi tra quelli cui si applica la procedura speciale di cui alla legge n. 319 del 1980 ha natura monitoria e, contro di esso, è esperibile il rimedio dell'opposizione prevista dall'art. 645 del codice di rito, e non quello del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)