Sez. 1, Sentenza n. 14312 del 15/11/2001 (Rv. 550293 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Procedura prevista dagli art. 11 legge n. 319/1980 e 29 legge n. 794/1942 - Carattere di specialità - Estensione a figure di ausiliari diverse da quelle menzionate - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie relativa a ispettore nominato ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
La legge n. 319 del 1990 in tema di liquidazione a periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori, ha carattere di specialità con la conseguenza che, essendo il rimedio previsto dall'art. 11 di detta legge esperibile solo nel caso in cui il provvedimento di liquidazione del compenso riguardi uno degli indicati ausiliari, avverso il provvedimento di liquidazione emesso ai sensi dell'art. 52 cod. proc. civ. dal giudice in favore di ausiliario estraneo alle categorie previste dalla norma speciale, può essere proposta opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., tenuto conto della natura monitoria dell'anzidetto provvedimento, ove agisca in giudizio la parte tenuta a corrispondere il compenso, ovvero l'azione ordinaria da parte dell'ausiliario, nel caso di diniego della liquidazione. (Nel caso di specie la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 319/1980 avverso il provvedimento del tribunale avente ad oggetto la liquidazione del compenso all'ispettore nominato ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., non rientrando quest'ultimo ausiliario del giudice nella categoria dei soggetti alla quale la norma speciale citata fa riferimento).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)