Sez. 1, Sentenza n. 3845 del 24/11/1986 Cc. (dep. 22/12/1986) Rv. 174693 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DISPOSIZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - RAGIONE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - DISPOSIZIONE - CRITERI DI VALUTAZIONE - RAGIONE.*
La misura degli arresti domiciliari, può essere disposta soltanto quando il giudice ritenga che sia idonea a salvaguardare le esigenze di ordine cautelare che determinarono l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. Invero gli arresti domiciliari costituiscono un modo non detentivo di continuare la custodia cautelare solo quando si siano affievolite - anche se non scomparse del tutto - le situazioni nominativamente descritte, in presenza delle quali è consentito l'emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale. (V mass n 170152; (V mass n 171900).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 254 ter, Cod. Proc. Pen. art. 254 quater
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)