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Sez. 1, Sentenza n. 677 del 31/01/1986 Cc. (dep. 12/02/1986) Rv. 171900 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1986-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/171900-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ARRESTI DOMICILIARI - MOTIVAZIONE - ESTREMI.*

L'istituto degli arresti domiciliari pur conservando una connotazione sostanzialmente detentiva, mira a neutralizzare gli effetti "desocializzanti" della custodia carceraria. Dall'appartenenza dello stesso al genus della custodia cautelare ne deriva la necessità dell'atto motivato in rapporto alla concreta fattispecie processuale, cioè la specifica enunciazione degli indizi di colpevolezza e degli elementi costitutivi del periculum libertatis, quali esigenze processuali o di tutela della collettività. Pertanto l'autorità giudiziaria ha il dovere di esplicitare analiticamente i motivi per i quali scelga la custodia carceraria come la più idonea a salvaguardare le esigenze cautelari del processo non essendo sufficiente un generico riferimento alla pericolosità sociale dell'imputato e cioè al timore che lo stesso, se posto agli arresti domiciliari, non si astenga dal commettere reati socialmente allarmanti. Altrettanto è da dirsi per quanto attiene i profili sanitari posti a fondamento della richiesta nel senso che il giudice, nell'adottare la misura cautelare della custodia in carcere, è tenuto a motivare specificamente sulle ragioni ritenute non ostative, poiché non pregiudizievoli per la salute dell'imputato, della detenzione carceraria.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)