Sez. 1, Sentenza n. 4706 del 26/05/1987 (Rv. 453353 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - ESECUTIVITÀ - CONDIZIONI EX CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - PRODUZIONE IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DELLA SCRITTURA DI COMPROMESSO - PRESUPPOSTO DEL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA COPIA ALL'ORIGINALE - IRRILEVANZA.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - ESECUTIVITÀ - CONDIZIONI EX CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - PRODUZIONE IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DELLA SCRITTURA DI COMPROMESSO - PRESUPPOSTO DEL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - MANCATA CONTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ DELLA COPIA ALL'ORIGINALE - IRRILEVANZA.*
La delibazione di pronuncia arbitrale straniera, nella disciplina dalla convenzione di new York del 10 giugno 1958 (resa esecutiva con legge 19 gennaio 1968 n. 62), postula la produzione, contestualmente con la proposizione della domanda, del documento originale da cui risulti il compromesso in arbitri, ovvero di copia autentica di esso, secondo le condizioni all'uopo fissate dal diritto processuale del giudice adito, e, pertanto, deve essere negata quando venga allegata una copia fotostatica non autenticata, mentre resta irrilevante, vertendosi in tema di requisito da riscontrarsi (anche d'ufficio) con riferimento alla data della domanda, il successivo atteggiamento della parte convenuta, consistente nella mancata contestazione della conformità della copia all'originale. (V 1526/87, mass n 450953).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2715, Cod. Civ. art. 2719, Cod. Proc. Civ. art. 797 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 800, Cod. Proc. Civ. art. 807 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 4, Legge 15/01/1968 num. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)