Sez. 1, Sentenza n. 1526 del 12/02/1987 (Rv. 450953 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - ESECUTIVITÀ - CONDIZIONI EX CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - PRODUZIONE IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DELLA SCRITTURA DI COMPROMESSO E DELLA DECISIONE ARBITRALE - PRESUPPOSTO DEL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE ARBITRALI STRANIERE - ESECUTIVITÀ - CONDIZIONI EX CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 10 GIUGNO 1958 - PRODUZIONE IN ORIGINALE O COPIA AUTENTICA DELLA SCRITTURA DI COMPROMESSO E DELLA DECISIONE ARBITRALE - PRESUPPOSTO DEL GIUDIZIO DI DELIBAZIONE - CONFIGURABILITÀ - MANCANZA - CONSEGUENZE - RILEVABILITÀ D'UFFICIO.*
In tema d'esecutività delle pronunce arbitrali straniere, nella disciplina della convenzione di new York del 10 giugno 1958 (ratificata con legge 19 gennaio 1968 n. 62), la produzione, in originale o copia autentica, della scrittura di compromesso (al pari della produzione, in originale o copia autentica della decisione arbitrale), a norma dell'art. IV di tale convenzione, integra un presupposto del giudizio di delibazione configurando un adempimento attinente alla stessa possibilità d'introduzione del procedimento delibativo, la cui inosservanza, ostativa alla declaratoria d'esecutività, è rilevabile dal giudice anche d'ufficio, a prescindere da eccezioni o deduzioni della controparte, e, quindi, nel caso di produzione di copia fotostatica non autenticata, indipendentemente dal difetto di contestazioni sulla sua conformità all'originale. (V 3456/81, mass n 414053).*
Riferimenti normativi: Legge 19/01/1968 num. 62, Tratt. Internaz. 10/06/1958 num. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)