Sez. L, Sentenza n. 5582 del 19/03/2004 (Rv. 571352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Mancata reintegra - Obbligo di corrispondere le retribuzioni - Natura - Retributiva - Conseguenze in tema di prescrizione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)
In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di mancata ottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, l'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere le retribuzioni ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n. 300 (nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108), essendo collegata alla posizione che il lavoratore aveva al momento del licenziamento illegittimo, ha natura retributiva e non risarcitoria, ed è pertanto soggetta alla prescrizione quinquennale, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)