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Sez. L, Sentenza n. 10307 del 16/07/2002 (Rv. 555809 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Obbligo di corrispondere le retribuzioni - Base di calcolo - Compensi a carattere continuativo - Computabilita - Emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555809-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento e di mancata ottemperanza, da parte del datore di lavoro, all'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro, le retribuzioni dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 18, secondo comma, della legge 20 maggio 1970 n.300, nel testo anteriore all'entrata in vigore della legge 11 maggio 1990 n. 108, come in seguito alla novella, devono essere liquidate comprendendo nel relativo parametro di computo non soltanto la retribuzione base, ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, con esclusione, quindi, dei soli emolumenti eventuali, occasionali od eccezionali.

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)