Sez. 3, Sentenza n. 6798 del 15/03/1982 Ud. (dep. 10/07/1982) Rv. 154548 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - MACCHINE - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - OBBLIGHI - DEI DATORI DI LAVORO E DEI COSTRUTTORI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - DESTINATARI DELLE NORME - MACCHINE - DISPOSITIVI DI SICUREZZA - OBBLIGHI - DEI DATORI DI LAVORO E DEI COSTRUTTORI.*
A norma dell'art. 7 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 in relazione al successivo art. 374, secondo comma, i soggetti tenuti all'Obbligo di sicurezza dei lavoratori non sono soltanto i datori di lavoro, ma anche talune categorie di terzi, quali i costruttori, dovendosi considerare che la prevenzione degli infortuni è collegata ad un diritto-dovere, che trascende i connotati più strettamente contrattuali del rapporto di lavoro, e che trova la più ampia collocazione da un lato nel diritto del lavoratore di mantenere intatta la propria integrità fisica dell'uso di mezzi di lavoro e dall'altro nel dovere di chiunque appresti tali mezzi di prevenire gli infortuni. (V mass n 141498).*
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)