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Sez. 4, Sentenza n. 10893 del 18/03/1982 Ud. (dep. 17/11/1982) Rv. 156155 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO - COSTRUTTORI DEI MACCHINARI - RESPONSABILITÀ NELL'INFORTUNIO - CONCORSO - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1982-03-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/156155-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - DATORI DI LAVORO - COSTRUTTORI DEI MACCHINARI - RESPONSABILITÀ NELL'INFORTUNIO - CONCORSO - ESTREMI.*

Il comportamento illecito del datore di lavoro, che ha installato e messo in funzione una macchina non munita regolarmente dei dispositivi di sicurezza richiesti dalle norme antinfortunistiche, non interrompe il nesso di causalità tra l'Azione od omissione del costruttore della macchina e gli eventi lesivi derivati ai lavoratori che vi siano addetti. Infatti, per il principio della equivalenza causale, di tali eventi rispondono, a norma dell'art. 7 d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, sia il datore di lavoro che il costruttore. (V mass n 141498; (V mass n 154548; (Conf mass n 148005).*

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)