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Sez. 6, Sentenza n. 5548 del 01/02/2018 Cc. (dep. 06/02/2018) Rv. 272198 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano - Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), della legge n. 69 del 2005 - Sussistenza - Incompatibilità con le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2009/948/GAI - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/272198-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma 1, lett. p), legge 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando una parte della condotta, anche minima e consistente in frammenti privi dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, purché preordinata al raggiungimento dell'obiettivo criminoso, si sia verificata in territorio italiano. (In motivazione, la Corte ha escluso che la riserva di giurisdizione nazionale sia incompatibile con le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2009/948/GAI, in quanto la normativa europea non impone al legislatore nazionale di riconoscere la giurisdizione dello Stato nel cui territorio il reato è stato prevalentemente commesso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. P CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)