Sez. 4, Sentenza n. 6376 del 20/01/2017 Ud. (dep. 10/02/2017) Rv. 269062 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - TERRITORIALITÀ - IN GENERE | Reato commesso in parte all'estero - Giurisdizione del giudice italiano - Consumazione nel territorio dello Stato - Condizioni - Fattispecie.
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Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte della condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, in cui la Corte ha riconosciuto la giurisdizione italiana per essersi verificata nel territorio dello Stato la parte iniziale della condotta dell'imputato, comandante di una motonave straniera diretta alla pesca del corallo, che, senza alcun previo accertamento medico sulla idoneità alla immersione profonda, aveva consentito l'imbarco di un lavoratore che era poi deceduto nel corso di una immersione in acque internazionali).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6 com. 2, Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)