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Sez. 2, Sentenza n. 1597 del 28/05/1971 (Rv. 352000 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352000-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*

Un determinato fatto puo ritenersi pacifico, al punto di dispensare colui che l'allega dall'Onere della prova, non soltanto quando la controparte espressamente vi concordi, ma anche quando essa si astenga dal contestarlo. (nella specie e stata ritenuta pacifica la tempestivita di un ricorso per spoglio non avendo controparte contestato la tempestivita della Azione). (V 630'69, mass n 338863).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)