Sez. 2, Sentenza n. 630 del 26/02/1969 (Rv. 338863 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NOZIONE.*
I fatti dedotti sono da ritenersi pacifici non solo quando siano stati concordemente ammessi dalle parti, ma anche qualora difetti una loro specifica contestazione, avendo, la parte interessata a contraddirli, fondato il proprio sistema difensivo su altri elementi logicamente incompatibili con il disconoscimento dei fatti allegati dalla controparte. (V. 1376-68, massima n. 332983 166-67, massima n. 325879 533-66, massima n. 321075).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)