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Sez. U, Sentenza n. 3567 del 23/04/1997 (Rv. 503909 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE | Costruzione, manutenzione ed esercizio di opere pubbliche - Tempi e modalità - Discrezionalità e insindacabilità - Limiti - Principio del "neminem laedere" - Conseguenze - Inosservanza delle specifiche norme tecniche e delle comuni regole di prudenza e diligenza a garanzia dei terzi - Danni a terzi - Azione risarcitoria - Proponibilità - Interruzione di flusso idrico per manutenzione di opera idraulica - Danni alle colture - Conduttore del fondo - Azione di risarcimento - Legittimazione - Sussistenza - Mancanza della concessione relativa alla derivazione dell'acqua - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1997-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503909-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - IN GENERE

La discrezionalità e l'insindacabilità, da parte del giudice ordinario dei criteri, dei tempi e dei mezzi con i quali la pubblica amministrazione provvede alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione delle opere pubbliche trovano un limite di carattere esterno nel principio del "neminem ledere" che comporta per la stessa amministrazione l'osservanza delle specifiche norme tecniche e delle comuni regole di prudenza e diligenza a garanzia dei terzi. Pertanto in ipotesi di dedotta inosservanza delle regole suddette nella manutenzione di una condotta di acque pubbliche utilizzate per l'irrigazione di fondi agricoli, sussiste la legittimazione del conduttore di tali fondi all'azione risarcitoria nei confronti dell'amministrazione per i danni conseguenti all'interruzione del flusso idrico, non rilevando in contrario che egli non abbia la qualità di proprietario del fondo né la titolarità della concessione di derivazione dell'acqua, giacché, quale conduttore, gli è riconosciuta la facoltà di agire direttamente contro il terzo che illecitamente ostacoli il godimento del bene concessogli in affitto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)