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Sez. 3, Sentenza n. 8603 del 06/05/2004 (Rv. 572673 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI LEGITTIMI | Rilascio di concessione edilizia in mancanza del nulla osta regionale per l'inizio dell'attività - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Responsabilità della P.A. per aver creato affidamento nel privato - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572673-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - ATTI LEGITTIMI

L'art. 5 della legge regione Sicilia 29 dicembre 1981, n. 181 prevede che, per intraprendere determinate attività produttive (tra le quali l'attività di lavorazione e conservazione del pesce, di cui al caso di specie), l'interessato debba conseguire due distinti titoli abilitativi: la concessione edilizia e il nulla osta regionale per l'esercizio dell'attività, la quale opera come condizione di efficacia della concessione edilizia; ne consegue che, nel fatto dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia, non è configurabile una responsabilità della p.a. per aver suppostamente ingenerato nel privato, un incolpevole affidamento sulla possibilità di intraprendere l'attività, ciò in quanto è preciso onere dell'interessato adoperarsi per ottenere anche il nulla osta regionale, accertandosi preventivamente della sussistenza delle condizioni materiali richieste.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 29/12/1981 num. 181 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)