Sez. 3, Sentenza n. 3635 del 08/04/1998 (Rv. 514367 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA | Divieto - Limiti - Accettazione implicita del contraddittorio - Rilevanza - Mero silenzio della controparte in ordine alla nuova domanda formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni - Insufficienza.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA
Il divieto di introdurre una domanda nuova nel corso del giudizio do primo grado non è sanzionabile in presenza di un atteggiamento non oppositorio della controparte destinataria, a tutela della quale è posto, consistente nell'accettazione esplicita del contraddittorio o in un comportamento concludente che ne implichi l'accettazione. L'apprezzamento della concludenza del comportamento della parte va effettuato dal giudice attraverso una seria indagine della significatività dello stesso, non potendosi attribuire, qualora la domanda nuova sia formulata all'udienza di precisazione delle conclusioni, valore concludente al mero silenzio della parte contro la quale la domanda è proposta, sia essa presente, o meno, a detta udienza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)