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Sez. 3, Ordinanza n. 24035 del 27/08/2025 (Rv. 676132-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO | Ricorso per cassazione - Notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata - Deposito (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica - Necessità - Deposito di copia stampata della relazione di notificazione - Improcedibilità ex art. 369 c.p.c. - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676132-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

In tema di ricorso per cassazione, nel caso di avvenuta notificazione a mezzo PEC della sentenza impugnata, il deposito di copia stampata della relazione di notificazione non può surrogare, ai fini dell'art. 369 c.p.c., la mancata produzione (anche in copia cartacea) del messaggio di inoltro in via telematica della sentenza medesima, in quanto non documenta il fatto processuale dichiarato dal ricorrente, ovvero l'avvenuta notifica della stessa in un determinato giorno, con conseguente improcedibilità del ricorso.

Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 lett. 2, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)